Si è conclusa la diatriba tra Ministero dei
Trasporti e i Comuni relativa all’erogazione della multa per sforamento
dell’orario di parcheggio sulle strisce blu.
Fermo restando che la multa va elevata a chi non ha
pagato la sosta, il Ministero dei trasporti ravvedeva come illegittima la
richiesta avanzata dai Comuni agli
automobilisti che, per vari motivi, pur avendo pagato regolarmente la sosta per
un certo orario, lo sforavano. Per il Ministero i Comuni erano autorizzati a
richiedere solo la differenza per la permanenza non pagata.
L’accordo intervenuto tra Ministero dei Trasporti e
i Comuni ha stabilito quanto segue:
·
la
regolamentazione della sosta è di competenza dei Comuni
·
i Comuni
possono elevare una sanzione pecuniaria in caso di sforamento solo in presenza
di una ”specifica previsione” approvata con atto deliberante.
In questo modo si è voluto affermare che le regole
devono essere rispettate da tutti, consumatori e Comuni, ma anche che le norme
non possono essere interpretate a proprio piacimento e discrezione, tra l’altro
sulle spalle dei consumatori.
Fermo restando che gli automobilisti in difetto
devono pagare per rispetto degli altri automobilisti corretti e delle leggi in
vigore, vediamo come si devono comportare a seconda dei vari casi.
Automobilista
che ha sforato l’orario di sosta in assenza di specifica previsione del Comune
·
Se non ha ricevuto ancora la multa: deve pagare la differenza
·
Se ha ricevuto la multa: può presentare ricorso al giudice di pace o al
prefetto
Automobilista
che ha sforato l’orario di sosta in presenza di specifica previsione del Comune
·
L’automobilista
deve pagare la sanzione pecuniaria prevista.