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SULL’ACQUISTO DI UN BENE DI CONSUMO LA GARANZIA NON È UN OPTIONAL!

A cura di

Adiconsum Web

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Mai
come nel periodo natalizio, si operano tanti acquisti. È bene allora
ricordare che l’acquisto dei beni di consumo, siano
elettrodomestici o capi d’abbigliamento, è tutelato da una
garanzia legale della durata di 24 mesi.

Recentemente,
l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, a seguito di
alcuni episodi, ha voluto richiamare l’attenzione sulla materia.
Riteniamo di fare cosa gradita e giusta riportando integralmente la
guida dell’Autorità sulla garanzia. Ricordiamo inoltre che la
garanzia non è un optional e che è sempre valida, anche in periodo
di saldi.


1. Che cos’è la garanzia legale
La
garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo
(articoli 128 e ss. ) e tutela il consumatore in caso acquisto di
prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso
dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente
destinato.

2.
Nei confronti di chi può essere fatta valere

Il
consumatore può far valere i propri diritti in materia di garanzia
legale di conformità rivolgendosi direttamente al venditore del
bene, anche se diverso dal produttore.

3.
Contenuto della garanzia legale
In
presenza di un vizio di conformità, il consumatore ha diritto, a sua
scelta, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte
del venditore, senza addebito di spese, salvo che il rimedio
richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all’altro. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il
consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad avere
indietro una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della
restituzione al venditore del prodotto difettoso.

4.
Durata della garanzia legale
La
garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere
fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del
difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto
(ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una
fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono
scolorirsi con il tempo).Le clausole inserite da professionisti in
contratti o condizioni generali di contratto con i consumatori che
limitano la durata della garanzia legale o la escludono possono
integrare clausole vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2,
lettera b),
del Codice del Consumo.

5.
Obblighi del venditore
Il
venditore deve:

  • prendere
    in consegna il prodotto difettoso per verificare se il
    malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In
    particolare: (i) per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi
    dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico
    del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della
    consegna; (ii) successivamente, nel solo caso in cui il
    malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere
    chiesto al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e
    preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la
    verifica;

  • riscontrato
    il vizio di conformità, effettuare la riparazione o la sostituzione
    del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di
    spese al consumatore.

6.
Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali
Le
garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal
produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella
legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece
diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali
deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e
aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i
consumatori.

7.
I poteri di intervento dell’Antitrust
I
comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il
consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della
garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio
stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e
sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può
intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione,
imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge,
sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 5.000.0000
euro. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa,
senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo
per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie.
Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole
inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra
professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia
legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione
di misure per informare adeguatamente i consumatori.

8.
A chi rivolgersi
L’Antitrust
ha un numero verde (800166661)
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, per richiedere
chiarimenti. Per le segnalazioni all’Autorità occorre invece
compilare il modulo disponibile nella sezione ‘Consumatore’ del
sito www.agcm.it,
e inviarlo direttamente via internet in formato elettronico, oppure
via fax al numero 0685821256, o via posta all’indirizzo: Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Verdi, 6/a – 00198
Roma.

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