Non 5, ma ben 10, sono gli anni che i consumatori
hanno a disposizione per chiedere il rimborso dell’Iva pagata, ma non dovuta,
sulla tassa dei rifiuti.
L’annosa questione sull’illegittimità del pagamento
dell’Iva sulla tassa dei rifiuti, cioè della tassa sulla tassa, era stata
definitivamente chiarita nel 2012 dalla Corte Costituzionale. Illegittimità
confermata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5078/2016, nella
quale la Suprema Corte specificava che la tassa sui rifiuti non poteva essere
soggetta all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto tributo, mentre si
applica sull’acquisto di beni e servizi.
La richiesta di rimborso va indirizzata al Comune
che ha erroneamente addebitato l’Iva sulla tassa. Prima di inviarla consigliamo
di verificare o di far verificare l’eventuale addebito in bolletta alle sedi Adiconsum.