La delibera 121/17/CONS, che ha ripristinato la
fatturazione e il rinnovo della telefonia fissa secondo il calendario
gregoriano, ossia ogni mese e non ogni 28 giorni, non l’ha invece ripristinato
per la telefonia mobile. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha
stabilito che cadenza di fatturazione e rinnovo del contratto di telefonia
mobile non deve essere inferiore ai 28 giorni, ma non ha individuato una frequenza
minima di fatturazione, rimarcando il fatto che nel caso sia inferiore a 1
mese, l’operatore ha l’obbligo di comunicare via sms l’avvenuta modifica.
Quindi, al momento, considerando che le compagnie
telefoniche hanno costituito una sorta di cartello “operativo” allineandosi
tutte alla cadenza a 28 giorni, non solo esse risultano in regola con quanto
stabilito dalla delibera 121, ma impediscono di fatto al consumatore di esercitare
il diritto di recesso sancito dall’art. 70 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, perché sul mercato non esiste una compagnia telefonica che abbia
una durata diversa.
la telefonia fissa che la mobile, prevale la cadenza prevista per la telefonia
fissa e cioè quella di 1 mese e che gli operatori hanno tempo fino a fine
giugno per adeguarsi