Il recesso da un
contratto stipulato con operatori di telefonia non può comportare costi,
“comunque denominati e neanche indiretti”.
È quanto chiarisce una sentenza del Tribunale di Taranto che fa
riferimento alla legge n.40/2007 che convertiva il dl Bersani: “”I contratti
per adesione stipulati con operatori di telefonia…devono prevedere la facoltà
del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate dai costi dell’operatore …”
Il costo di disattivazione o a maggior ragione
quello di migrazione, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio
dell’utente ad altro operatore, di per sé non può quindi giustificarsi, perché si finirebbe per rendere oneroso il
recesso, che invece la legge ha voluto gratuito.
Solo i costi diversi e quindi quelli non
strettamente correlati al recesso – ed all’operazione conseguente della
disattivazione – potrebbero essere sopportati dall’utente.
Ad essere altrimenti infatti verrebbe
svuotata di contenuto precettivo la norma del decreto Bersani sopra richiamata
(c.d. interpretazione abrogatrice).
Insomma l’espressione, non tanto felice, usata dal legislatore
“e senza spese non giustificate dai
costi dell’operatore…” non può essere interpretata nel senso di privare di
contenuto precettivo la prima parte, il “senza spese”, attraverso
l’espressione, apparentemente contraddittoria, “non giustificate dai costi
dell’operatore”; altrimenti attraverso quest’ultima breccia si farebbe passare
di tutto, come faceva l’appellante: anche i costi della Rete Telecom, come se
non fossero invece causalmente collegati al canone…”.