La Corte di Giustizia europea, con la sentenza resa lo
scorso 26 febbraio nella causa
C-11/11, si è pronunciata nuovamente in favore dei passeggeri del trasporto
aereo, ampliando i limiti della tutela
riconosciuta dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Nel caso all’esame della Corte, una consumatrice tedesca
doveva volare da Brema (Germania) ad Asunción (Paraguay), via Parigi (Francia)
eSan Paolo (Brasile).
Il primo volo, da Brema a Parigi, subiva un ritardo alla
partenza di 2 ore e mezza rispetto all’orario di partenza iniziale: circostanza
che faceva perdere alla passeggera la coincidenza a Parigi con il volo per San
Paolo e la successiva coincidenza a San Paolo con il volo per Asunción.
Al termine dell’”odissea”, la consumatrice arrivava a
destinazione con un ritardo di ben 11 ore rispetto all’orario di arrivo
inizialmente previsto.
In proposito la Corte di giustizia europea, investita del
caso, si è pronunciata richiamando le sentenze
Sturgeon e Nelson, con le quali è stato riconosciuto (nonostante non
espressamente previsto dal Regolamento n. 261/2004) il diritto alla
compensazione pecuniaria ai passeggeri dei voli che subiscano un ritardo pari o
superiore a 3 ore, dal momento che il disagio sofferto è analogo a quello
patito in caso di cancellazione del volo o negato imbarco (ipotesi per le
quali, invece, il Regolamento prevede espressamente la compensazione
pecuniaria).
Lo stesso disagio,
secondo la Corte, si concretizza, per quanto riguarda i voli ritardati, all’arrivo
alla destinazione finale. Di conseguenza, per evitare disparità di
trattamento ingiustificate, anche in caso di volo con una o più coincidenze
il diritto alla compensazione pecuniaria deve essere determinato con
riferimento all’orario di arrivo alla destinazione finale.
Pertanto, in caso di
volo con coincidenze, anche se il ritardo del volo alla partenza è inferiore ai
limiti previsti dal Regolamento (3 ore), ma la destinazione finale è comunque
raggiunta con un ritardo pari o superiore a 3 ore, il passeggero ha diritto
alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.