In tema di trasporto ferroviario, l’art. 11 R.D. n. 1948/1934,
convertito in l. n. 911/1935, dispone che, in deroga all’art. 1681 c.c., la
responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del
viaggiatore è subordinata ad un’anomalia del servizio, quale irregolare
funzionamento
strutturale del mezzo tecnico con cui debba essere
eseguita la prestazione del vettore, a cui sia eziologicamente ricollegabile il
danno subito dal viaggiatore, non potendo quest’ultimo lamentare generici danni
esistenziali dovuti alla mancata fruizione del servizio di trasporto.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9312/15; depositata l’8
maggio)
eseguita la prestazione del vettore, a cui sia eziologicamente ricollegabile il
danno subito dal viaggiatore, non potendo quest’ultimo lamentare generici danni
esistenziali dovuti alla mancata fruizione del servizio di trasporto.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9312/15; depositata l’8
maggio)