Tra le novità contenute nel decreto legislativo n°80
del 15 giugno 2015, anche questa: i primi 30 gg. di
congedo parentale sono retribuiti al 100% (ai dipendenti della scuola ) fino ai
12 anni del bambino. Ciascun genitore lavoratore o
lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo
parentale residui fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, la precedente norma prevedeva
la soglia dell’ottavo anno. Il limite
entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione è
elevato ai primi 6 anni di
vita del bambino (anziché ai primi
3 anni). Dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, ad
eccezione dei lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte
l’importo del trattamento minimo di pensione). Rimane invariato il periodo massimo di fruizione
del congedo parentale pari a 6
mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente
fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i
genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di
congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10
mesi in caso di genitore solo.
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