Il titolare di una patente può vedersi rifiutare da un altro Stato il diritto di guidare sul
proprio territorio dopo avervi commesso un’infrazione stradale che determina la
sua inidoneità alla guida, ma questo diritto non può essere negato
indefinitamente. La pronuncia della Corte di Giustizia Europea scaturisce
dal contenzioso che coinvolgeva una cittadina austriaca, cui la Germania aveva
negato il diritto di guidare poiché aveva guidato sotto effetto di cannabis.Con
la sentenza, la Corte dichiara che, in base alla direttiva concernente la
patente di guida, lo Stato che rifiuta di riconoscere la validità di una
patente in una situazione come quella sollevata è competente a stabilire i
requisiti che il titolare di tale patente deve soddisfare per riacquistare il
diritto di guidare nel suo territorio. La Corte sottolinea anche che lo Stato
stesso non può opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente di
guida rilasciata da un altro Stato e che, alla scadenza del termine di legge –
cinque anni in questo caso – , la donna potrà nuovamente utilizzare in Germania
la propria patente di guida senza dover presentare alcuna perizia medico‑psicologica.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/