La Corte di Cassazione ha ribadito
la validità da parte del concessionario dell’invio diretto della cartella
esattoriale tramite posta raccomandata purché fatta con avviso di ricevimento A/R. SE effettuata in questo modo la
notifica è valida, anche senza l’utilizzo da parte del concessionario di agenti
di notificazione. Il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la
matrice o la copia della cartella insieme con l’avviso di ricevimento, da
esibire su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Cassazione,
Ord. N. 23182/2015