La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa nella causa C-218/12, ha precisato la portata della tutela dei consumatori nelle vendite transfrontaliere, cioè quando il consumatore acquista beni o servizi da un commerciante o professionista di un altro Stato membro dell’Ue. In particolare, in caso di controversia transfrontaliera tra consumatore e commerciante, la Corte chiarisce che il consumatore che voglia agire in giudizio può farlo – in deroga al principio generale in base al quale il giudice competente è quello del luogo in cui il convenuto, cioè il commerciante, ha il domicilio – dinanzi al Tribunale del luogo del suo domicilio.
Perché il consumatore possa rivolgersi al Tribunale del luogo del proprio domicilio, è necessario che ricorrano due condizioni:
-il commerciante deve esercitare la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio, tramite Internet), la sua attività verso tale Stato membro;
-il contratto oggetto di controversia deve rientrare nell’ambito di questa attività.
Il consumatore, in questo caso, potrà convenire il commerciante direttamente davanti al giudice del proprio Stato membro, anche se il contratto oggetto di controversia non sia stato concluso a distanza (ad es., tramite internet), ma presso la sede del commerciante nello Stato membro di quest’ultimo. Secondo la Corte, infatti, ciò che è importante è che l’attività commerciale o professionale sia stata diretta verso lo Stato membro del consumatore, ma non anche che ci sia un nesso di causalità tra il mezzo (ad es., il sito internet) utilizzato per dirigere l’attività verso lo Stato membro del consumatore e la modalità concreta di conclusione del contratto.