L’Unione
europea ha dato il via libera alla richiesta italiana di indicare l’origine in
etichetta per il latte UHT e i prodotti lattiero-caseari. Sono scaduti infatti,
il 13 ottobre scorso, senza obiezioni, i tre mesi dalla notifica previsti dal
regolamento 1169/2011 quale termine per rispondere agli Stati membri che
ritengono necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni
sugli alimenti.
Il provvedimento riguarda
l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei
prodotti lattiero-caseari che dovrà essere indicata in etichetta con: «paese di
mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte»; «paese di
condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato»
«paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato
trasformato».
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti
lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso
paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della
seguente dicitura: “origine del latte: nome del paese”. Se invece le
operazioni indicate avvengono nei territori di più paesi membri dell’Unione
europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata
effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela di
latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato
in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato
in Paesi UE” per l’operazione di trasformazione. Infine, se le operazioni
avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea,
per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione
è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: “miscela
di latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte
condizionato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento,
“latte trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di
trasformazione.