Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione del 29 giugno 2012 – che modifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 stabilendo l’obbligo di indicazione nell’etichetta dei vini di allergeni quali le uova, il latte e i loro derivati, nonché i solfiti – è stato pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2012, entrando in vigore già dal terzo giorno successivo (3 luglio 2012).
Per i solfiti – presenti nel vino perché prodotti spontaneamente dalla fermentazione, ma soprattutto perché aggiunti quali conservanti e antiossidanti – l’obbligo non rappresenta una vera novità, in quanto la presenza di concentrazioni superiori a 10 mg/litro deve essere dichiarata in etichetta già da alcuni anni (art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 114/2006, recepimento della direttiva 2003/89/CE, detta “direttiva allergeni”).
La novità riguarda invece le sostanze allergeniche come l’albumina e la caseina – derivate rispettivamente dalle uova e dal latte – utilizzate comunemente nel vino come chiarificanti. Secondo il nuovo regolamento (Allegato X) le diciture in lingua italiana da utilizzare in etichetta in merito alla presenza dei suddetti allergeni sono:
– nel caso dei solfiti: «solfiti» o «anidride solforosa»;
– nel caso dei prodotti a base di uova: «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»;
– nel caso delle proteine del latte: «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».
Le nuove regole si applicheranno ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e seguenti ed etichettati successivamente al 30 Giugno 2012.
Le diciture potranno essere accompagnate – ma non sostituite – dai pittogrammi riportati di seguito.