Il Caso: un cittadino
italiano passa un giorno e una notte a Parigi, perchè il volo di ritorno a casa
viene cancellato. L’uomo chiede che la compagnia aerea venga condannata al
risarcimento dei danni subiti (da lui quantificati nella misura di euro
1.202,95) per la cancellazione di un volo, il ritardo nel far ritorno alla sua destinazione
e la violazione da parte della compagnia aerea degli obblighi di assistenza a
terra in caso di ritardi e cancellazioni.Il
Tribunale di Verona condannava la compagnia aerea a corrispondere la sola somma
di euro 52,95. I giudici della Suprema Corte confermano il risarcimento
‘minimal’: non discutibile il diritto del passeggero all’assistenza a terra,
ma, in questo caso, ad avviso dei giudici, l’uomo non ha ‘certificato’
l’esistenza di “una sofferenza di gravità tale da far sorgere un diritto
risarcitorio”.
Corte di Cassazione Civile n. 12088, sez. 3 del 10/6/2015
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