Buone notizie per i
passeggeri aerei vittime di voli in ritardo e spesso anche di lunghe attese e “confinamenti” a bordo:
da oggi, ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria, si dovrà tenere
conto di tutto il tempo trascorso in aereo, fino al momento di apertura dei
portelloni.
L’orario effettivo di arrivo di un volo, da
prendere in considerazione per determinare l’entità del ritardo subito dai
passeggeri – e, di conseguenza, stabilire diritto e misura della compensazione
pecuniaria – non corrisponde infatti al momento dell’atterraggio del velivolo
sulla pista, bensì a quello in cui si apre almeno un portellone dell’aereo:
è solo da questo momento, infatti, che i passeggeri sono autorizzati a lasciare
il velivolo. Fino ad allora, anche se le ruote dell’aereo hanno toccato la
pista di atterraggio o l’aereo ha raggiunto la posizione di parcheggio, i
passeggeri continuano a trovarsi confinati
in uno spazio chiuso, tale da impedirgli di impiegare il “tempo perso” per
occuparsi dei propri affari (personali, familiari, sociali e professionali),
soprattutto in ragione delle limitazioni imposte a bordo dell’aereo per motivi
tecnici e di sicurezza.
In base a queste considerazioni, la Corte Ue ha dato ragione
ad un cittadino austriaco che si era visto negare dalla compagnia aerea
Germanwings il diritto alla compensazione pecuniaria per ritardo del volo.
Secondo la compagnia, le ruote dell’aereo su cui viaggiava il passeggero
avevano toccato la pista dell’aeroporto di Colonia/Bonn
con un ritardo di 2 e ore e 58 minuti: un tempo insufficiente, quindi (anche se
per soli 2 minuti), per raggiungere le 3 ore di ritardo previste dalla
normativa Ue per ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro. Il
passeggero, al contrario, aveva fatto valere che la destinazione finale era
stata raggiunta con 3 ore e 3 minuti di ritardo, facendo riferimento al momento
in cui l’aereo aveva raggiunto la posizione di parcheggio (subito dopo il quale
si erano aperti i portelloni).
La Corte, con la sentenza resa nella causa C-452/13, ha così
confermato la posizione del passeggero, chiarendo inoltre che la nozione di “orario di arrivo effettivo”
non può essere definita contrattualmente, ma deve essere interpretata in modo
autonomo e uniforme in tutta l’Unione europea.