Hai una lite pendente con l’Agenzia delle Entrate?
Puoi risolverla aderendo alla “Definizione agevolata” senza pagare sanzioni e
interessi di mora, ma tutto dipende dal tipo di lite.
Tipologia
delle liti ammesse
Sono, infatti, ammesse alla definizione agevolata
le liti relative a:
·
avvisi di
accertamento
·
atti di
irrogazione delle sanzioni
·
avvisi di
liquidazione
·
ruoli.
Tipologia
delle liti non ammesse
Sono, invece, escluse le liti relative al rifiuto
da parte del contribuente di pagare il tributo e le liti di valore
indeterminabile.
Altri
criteri
Oltre al tipo di lite, ecco gli altri criteri da
tenere presenti:
·
il ricorso in
primo grado deve essere stato notificato dal contribuente all’Agenzia entro il
24 aprile 2017
·
il processo
pendente in ogni stato e grado di giudizio non deve essere ancora concluso con
una pronuncia definitiva.
Come
aderire alla Definizione agevolata
È necessario scaricare, compilare e inviare la DOMANDA
mediante trasmissione telematica attraverso le proprie credenziali di accesso
al sito dell’Agenzia delle Entrate o SPID o CNS o attraverso un intermediario
abilitato (CAF) oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia.
Modalità
e tempi
La data da non dimenticare è quella di lunedì 2 ottobre 2017.
Entro quella data va presentata la domanda e va
anche pagato l’importo dovuto senza sanzioni e interessi di mora in unica rata
o versando la prima rata nel caso l’importo sia superiore a 2.000 euro (2-3
rate).
·
La prima rata
si paga entro il 2 ottobre
·
La seconda
entro il 30 novembre
·
La terza entro
il 2 luglio 2018
Se si vantano crediti nei confronti dell’Agenzia,
si può anche scegliere di “compensare” quanto dovuto.
Si può pagare:
·
presso gli
sportelli dell’Agenzia delle Entrate
·
oline tramite
il sito dell’Agenzia (modalità ancora non attiva)
·
tramite un
intermediario abilitato.