Se, dopo aver cambiato residenza, la
polizia municipale notifica una multa al vecchio indirizzo la contravvenzione è
nulla, anche se l’automobilista non ha comunicato il cambio di residenza al
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Secondo una sentenza del tribunale di
Napoli, il cittadino, nel momento in cui cambia residenza, non è tenuto
a comunicare il nuovo indirizzo al PRA, ma solo al Comune. Spetta poi a
quest’ultimo rendere noto il trasferimento al pubblico registro
automobilistico; infine, successivamente, interverrà la Motorizzazione civile che
dovrà mandare a casa del proprietario dell’auto il tagliando per aggiornare
l’indirizzo sul libretto di circolazione.
Tale trafila è possibile, comunque, a
patto che, quando il cittadino compila il modulo all’anagrafe del Comune,
indichi la targa della propria auto o della moto: adempimento che consente
all’ente locale di trasmettere d’ufficio la predetta variazione di residenza al
PRA. Se non lo fa, allora è necessario che questi comunichi il cambio di
residenza anche al Pubblico registro automobilistico.