Partiranno dal prossimo mese di giugno le nuove regole varate
dall’Autorità per l’energia in tema di fatturazione delle bollette di chiusura in
caso di cambio operatore, di voltura o di disattivazione di un’utenza. La ricezione
dell’ultima bolletta dovrà avvenire entro 6 settimane dalla cessazione della
fornitura. L’emissione della fattura di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni
prima dallo scadere dei tempi previsti per la ricezione (ossia le 6 settimane
di cui sopra) o entro 2 giorni prima in caso di ricezione della bolletta via
mail o web. Oltre alle nuove regole sulle bollette di chiusura, dal prossimo giugno
entreranno in vigore anche le nuove regole per l’utilizzo dell’autolettura e
agli indennizzi automatici. In merito al primo punto, il consumatore non in
possesso di contatori smart meter del
gas o di contatori telegestiti della luce, potrà inviare l’autolettura
direttamente al venditore. Quest’ultimo, dal canto suo, dovrà osservare degli
ulteriori obblighi informativi verso gli utenti indicando usi, modalità e tempi
dell’autolettura. In merito al secondo punto, in caso di emissione della
fattura oltre i termini previsti, l’indennizzo automatico riconosciuto al
consumatore va dai 4 ai 22 euro a seconda dei giorni di ritardo, così come nel
caso in cui i dati di misura non vengano resi disponibili nei tempi giusti.