Avevano chiesto 26.000 euro di prestito per un
impianto minieolico e la prima rata del prestito sarebbe dovuta partire dopo
120 giorni dalla fine dell’installazione per poter usufruire degli incentivi
per il risparmio energetico. Invece, la finanziaria erogava l’intera somma alla
fornitrice dell’impianto, prima di aver iniziato i lavori, dando il via al
pagamento delle rate da parte dei consumatori, contrariamente a quanto
sottoscritto, e senza quindi poter usufruire degli incentivi.
A questo punto, i consumatori si rivolgevano
all’Adiconsum di Lecce per far valere i propri diritti.
L’avvocato dell’Associazione
inviava dapprima diffida al fornitore inadempiente intimandogli di dare seguito
all’installazione dell’impianto entro 15 giorni, decorsi i quali il contratto
pattuito si sarebbe inteso risolto. Trascorsi i 15 giorni senza che il
fornitore provvedesse, l’avvocato inviava quindi alla finanziaria la richiesta
di risoluzione del contratto di credito finalizzato all’installazione dell’impianto
minieolico e la restituzione delle somme già versate. Richiesta che anche in
questo caso veniva disattesa.
L’avvocato dell’Adiconsum di Lecce si rivolgeva allora
all’Arbitro Bancario Finanziario che accoglieva le istanze del consumatore,
intimando la finanziaria anche al pagamento degli interessi calcolati dalla data
di invio della lettera alla finanziaria.
IMPORTANTE: La risoluzione del contratto di fornitura,
infatti, fa decadere per legge anche il contratto di finanziamento ad esso
collegato.