Il Garante
Privacy ha vietato a due società l’uso dei dati personali di una donna
inoltrati a duecento destinatari decretando che è illecito inoltrare una mail
con informazioni sulla salute e il numero di cellulare della persona che l’ha
inviata senza averla prima informata e avere avuto il suo consenso.
Con il
provvedimento adottato, l’Autorità ha vietato alle due società i cui
collaboratori hanno divulgato i dati personali della signora, l’ulteriore trattamento dei dati contenuti in
una mail ed ha prescritto loro l’adozione di misure per garantire una
scrupolosa vigilanza sull’operato del personale che tratta i dati per loro
conto o interesse.
provvedimento adottato, l’Autorità ha vietato alle due società i cui
collaboratori hanno divulgato i dati personali della signora, l’ulteriore trattamento dei dati contenuti in
una mail ed ha prescritto loro l’adozione di misure per garantire una
scrupolosa vigilanza sull’operato del personale che tratta i dati per loro
conto o interesse.
A nulla sono servite
le tesi difensive delle società basate sulla erronea supposizione che la mail
non contenesse dati personali e che, pertanto, potesse essere liberamente
inoltrata in allegato. Nel disporre il divieto, l’Autorità ha prescritto alle
società di adottare idonee misure atte a garantire una scrupolosa vigilanza sull’operato
del personale, sensibilizzandolo al rispetto delle istruzioni ricevute sulla
protezione dei dati personali.
http://www.garanteprivacy.it/
le tesi difensive delle società basate sulla erronea supposizione che la mail
non contenesse dati personali e che, pertanto, potesse essere liberamente
inoltrata in allegato. Nel disporre il divieto, l’Autorità ha prescritto alle
società di adottare idonee misure atte a garantire una scrupolosa vigilanza sull’operato
del personale, sensibilizzandolo al rispetto delle istruzioni ricevute sulla
protezione dei dati personali.
http://www.garanteprivacy.it/