Entrerà in vigore il 25 dicembre di quest’anno il nuovo Conto termico 3.0. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che prevede incentivi per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per piccoli impianti. Per la piena operatività, dovremo però aspettare l’approvazione delle regole applicative da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Vediamo nel dettaglio.
Che cos’è il Conto termico
Si tratta di un contributo a fondo perduto: il beneficiario riceve un rimborso diretto dal GSE (Gestore dei Servizi energetici) che viene accreditato sul proprio conto corrente, senza dover attendere il recupero fiscale negli anni successivi.
Chi può richiedere il Conto termico
Possono richiederlo
- le Pubbliche Amministrazioni
- le Persone fisiche e condomini
- gli Enti del Terzo Settore (Onlus, Associazioni di promozione sociale).
Come fare per ottenere il contributo
Per ottenerlo è necessario produrre:
- i documenti delle spese tracciabili, cioè pagamenti con bonifici/carte, insieme a fatture, dichiarazioni di conformità, certificazioni tecniche, fotografie dell’intervento e relazioni tecniche ove richieste.
- In particolare, per i privati è necessario avere un contratto di servizio energia.
La richiesta può essere fatta direttamente al GSE, tramite il Portaltermico, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Quali interventi
Il decreto prevede due tipologie di interventi:
- per efficienza energetica: isolamento termico, sostituzione infissi, sistemi di ventilazione meccanica
- per la produzione di energia termica da rinnovabili e per sistemi ad alta efficienza: pompe di calore, pannelli solari termici e solar cooling, microcogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffreddamento. Non è contemplata l’installazione di impianti fotovoltaici.
I soggetti privati possono ottenere il contributo solo per la seconda categoria di interventi.
Importo del contributo
Dipende dalla tipologia di intervento e dalle spese riconosciute come ammissibili. Per i soggetti privati l’incentivo è compreso tra il 20 e il 65%.
Cumulabilità del Conto termico
Il contributo del Conto termico non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:
- Superbonus 110%
- Ecobonus 50%-65%
- Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni
- Bandi regionali con fondi strutturali UE.
Modalità e tempi del rimborso
Il bonus può essere erogato:
- in unica rata fino al limite massimo di 15.000 euro
- in più rate fino ad un massimo di 5 anni per importi superiori.