Dal 27 settembre 2026 sono pienamente applicabili in Italia le nuove regole europee contro il greenwashing. Il D.Lgs. n. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition), modifica il Codice del Consumo e rafforza il diritto dei cittadini a un’informazione ambientale chiara, verificabile e non ingannevole.
Per i consumatori significa una cosa concreta: slogan come “green”, “eco”, “ecologico”, “sostenibile”, “amico dell’ambiente” o “climate friendly” non possono più essere usati in modo generico. L’impresa deve dimostrare un’eccellenza ambientale riconosciuta e pertinente rispetto a quanto dichiarato. Non basta un’etichetta di facciata.
Cosa non si può più dire
Le nuove disposizioni inseriscono nel Codice del Consumo una “lista nera” di pratiche sempre vietate. Tra queste:
- claim ambientali generici non supportati da prove verificabili;
- presentazione di un intero prodotto come sostenibile quando il beneficio riguarda solo una parte (ad esempio solo la confezione);
- etichette di sostenibilità non istituite da un’autorità pubblica e non basate su un sistema di certificazione con controllo di un soggetto terzo indipendente;
- dichiarazioni di “impatto zero”, “carbon neutral” o “neutralità climatica” basate unicamente sulla compensazione delle emissioni tramite crediti di carbonio o progetti esterni, senza riduzione reale delle emissioni;
- presentazione come “plus” di requisiti già obbligatori per legge.
Anche gli impegni futuri (“net zero al 2030”, ecc.) devono poggiare su piani misurabili e verificabili da terzi.
Perché interessa i consumatori
Secondo analisi della Commissione europea, oltre la metà dei claim ambientali esaminati in Ue è risultata vaga, fuorviante o infondata, e circa il 40% priva di elementi di supporto adeguati. In un mercato con centinaia di etichette “verdi”, il rischio di scelte distorte era alto. Le nuove norme spostano l’onere della prova sulle imprese e danno all’AGCM poteri di vigilanza e sanzione sulle pratiche commerciali scorrette.
Cosa possono fare i consumatori
- Diffidare di messaggi generici non spiegati e non certificati.
- Verificare se un marchio ambientale è pubblico o basato su certificazione indipendente.
- Segnalare all’AGCM o alle associazioni dei consumatori claim sospetti.
- Conservare pubblicità, etichette e scontrini: in caso di pratica ingannevole sono possibili azioni individuali e collettive.
Adiconsum ricorda che la transizione non si misura a slogan. Si misura con dati, tracciabilità e diritti effettivi di chi compra.
Dal 27 settembre il consumatore ha strumenti più chiari per distinguere la sostenibilità reale da quella di marketing.
Di seguito tutti i progetti in cui Adiconsum è attiva su questi temi: