Ancora novità sui buoni pasto. Dopo la maggiore
detassazione per quelli elettronici rispetto a quelli cartacei, dallo scorso 9
settembre sono entrate in vigore altre novità.
Ricordiamo che i buoni pasto vengono erogati dai
datori di lavoro ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, ma anche
ai lavoratori con un rapporto di lavoro non subordinato, in mancanza, sul luogo
di lavoro, di una mensa aziendale. I buoni pasto, che possono avere valori
diversi, possono essere utilizzati dai lavoratori per l’acquisto di alimenti e
bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo presso gli esercizi
convenzionati.
Le nuove disposizioni legislative nel ribadire che i
buoni pasto non sono cedibili stabilisce che:
·
non se ne
possono utilizzare più di 8 tutti insieme
·
possono essere
utilizzati oltre che nei negozi, bar, ristoranti, anche nei mercatini, negli
agriturismi, ittiturismi, ecc..
Il buono pasto deve riportare la seguente dicitura:
Il buono pasto non è
cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni,
né commercializzabile o convertibile in
denaro;
può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.
Il valore di ogni buono è comprensivo dell’Iva.
Il Ministero dello sviluppo economico, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
l’Autorità nazionale anticorruzione, si occuperà di monitorare gli effetti del
decreto e in base a quanto rilevato, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del decreto, adotterà misure integrative
e correttive.