Scaduto il 30 giugno scorso il termine per dotare
gli impianti dei condomìni e degli edifici polifunzionali di contatori di
fornitura, sotto-contatori o in alternativa di sistemi di contabilizzazione e
di termoregolazione (contabilizzatori e termovalvole) sono in arrivo le
sanzioni per chi non ha ottemperato agli obblighi previsti dal decreto
legislativo 102/2014 e alle disposizioni integrative contenute nel decreto
legislativo 141/2016.
Il decreto legislativo 141/2016 ha apportato alcune
modifiche alle sanzioni previste dall’art. 16 del D. lgs. 102/2014 in capo ai
proprietari di immobili e ai condomìni.
Sanzioni
pecuniarie previste per i proprietari delle unità immobiliari
Le sanzioni previste sono le seguenti:
·
sanzione da
500 ai 2.500 euro per il proprietario dell’unità immobiliare che non ha provveduto
all’installazione del sotto-contatore, ossia di un contatore di energia (esclusa quella
elettrica) posto a valle del contatore di fornitura, in grado di misurare
l’energia consumata dal singolo immobile o edificio. La sanzione non viene
irrogata in presenza della relazione tecnica che attesti che il sotto-contatore
non può essere installato per motivi tecnici o per inefficienza in termini di
costi da sostenere o perché non proporzionato ai risparmi energetici potenziali
·
sanzione da 500 a 2.500 euro per
il proprietario dell’unità immobiliare che non potendo installare il
sotto-contatore non ha provveduto all’installazione di contabilizzatori e
termovalvole su ciascun radiatore, a meno che non sia in possesso di una
relazione tecnica che attesti la mancata installazione per motivi di
inefficienza a livello di costi.
Sanzioni
pecuniarie previste per i condomìni
Le sanzioni previste sono le seguenti:
·
i condomìni
sono soggetti a una sanzione da 500 a 2.500 euro in caso di non ripartizione
delle spese connesse al consumo di
calore per il riscaldamento degli appartamenti
e delle aree comuni, qualora le
scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il
fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e
successivi aggiornamenti. Il decreto legislativo 141/2016 recita che è
possibile per questa prima stagione la suddivisione di tali spese in base ai
soli millesimi di proprietà.
IMPORTANTE: Ricordiamo che gli immobili dotati di
riscaldamento autonomo (caldaietta) o quelli che presentano impedimenti
tecnici, costi elevati o complicazioni nell’adeguamento sono esenti
dall’installazione di contabilizzatori e termovalvole.
Ricordiamo inoltre che dal 15 ottobre prossimo, i
cittadini residenti nei Comuni della zona climatica E potranno accendere gli
impianti di riscaldamento centralizzati.