Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 (pubblicato in G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2026) attua la Direttiva UE 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e abroga la vecchia direttiva 2002/65/CE sui contratti di servizi finanziari a distanza. Vediamo nel dettaglio.
Destinatari e scadenza
Banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e fintech dovranno adeguare processi, procedure e piattaforme entro il 19 giugno 2026.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina si applica ai servizi finanziari commercializzati a distanza (online, app, telefono, ecc.) non già regolati da normative europee settoriali specifiche.
Principali novità
1. Nuova sezione del Codice del Consumo
Viene introdotta la Sezione II-bis (“Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”), che crea un quadro organico e coerente, superando la frammentazione precedente dovuta alle norme sulla digitalizzazione.
2. Trasparenza e informazioni precontrattuali
- Obbligo di indicare chiaramente ragione sociale del venditore, costi totali e metodo di calcolo dei costi variabili.
- Informazioni precontrattuali più chiare, strutturate ed esaustive, soprattutto in caso di processi decisionali automatizzati (AI).
- Obbligo di comunicare le caratteristiche di sostenibilità (obiettivi ambientali o sociali) dei prodotti finanziari.
3. Diritto di recesso
- Termine ordinario: 14 giorni.
- 30 giorni per forme pensionistiche complementari (fondi pensione, PIP) e polizze vita.
- Il termine decorre dalla conclusione del contratto o dalla ricezione delle informazioni.
- Esclusioni: strumenti finanziari soggetti a fluttuazioni di mercato, quote di OICR, polizze viaggio o coperture < 1 mese.
- Nuovo obbligo: il professionista deve fornire un interfaccia semplificato e immediatamente accessibile (“Recedi qui”) con conferma su supporto durevole
4. Protezioni digitali
- Divieto di dark patterns (interfacce ingannevoli, design fuorvianti, insistenza su scelte rifiutate, difficoltà nell’esercizio del recesso).
- Obbligo di informare il cliente se viene utilizzata profilazione tramite intelligenza artificiale o machine learning, con possibilità di richiedere intervento umano.
- Con chatbot o assistenti virtuali: diritto a chiarimenti adeguati prima della conclusione del contratto.
5. Sanzioni e Vigilanza
- Sanzioni amministrative da 7.500 a 75.000 euro.
- Nei casi più gravi: nullità del contratto.
- Vigilanza affidata a: Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP secondo le rispettive competenze.
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