Oggi, mercoledì 16 settembre 2026, il Presidente nazionale di Adiconsum, Giovanni De Cristofaro, è in audizione informale in videoconferenza presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati.
L’audizione si svolge nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 434, recante lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE.
Il Presidente De Cristofaro interviene come Professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Ferrara e Presidente di Adiconsum Nazionale
Le osservazioni depositate in Commissione chiedono di correggere ambiguità dello schema che, se non chiarite, rischiano di complicare l’accesso al risarcimento per le persone danneggiate.Secondo il calendario, le audizioni informali sulla materia sono previste a partire dalle ore 15.00.
I punti sollevati da Adiconsum
- Collocazione della disciplina
Lo schema inserisce le nuove regole nel Codice del consumo. Per Adiconsum la scelta non è convincente e si discosta da quella prevalente in Europa: molti Stati membri hanno collocato la responsabilità da prodotto nel codice civile o in una legge speciale autonoma. La tutela, infatti, non riguarda solo il “consumatore” in senso stretto: la persona fisica è protetta in quanto tale, anche se ha acquistato il bene per usi misti o da un privato. La stessa direttiva mira a un livello elevato di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.
- Rischio di confusione nella Parte IV del Codice del consumo
Nella stessa Parte IV confluirebbero tre discipline diverse: la responsabilità da prodotto difettoso, la nuova disciplina sulla riparazione dei beni e la responsabilità contrattuale del venditore per difetto di conformità. Tre nozioni di “difetto”, tre regimi di responsabilità e tre sistemi di rimedi. Metterli uno accanto all’altro aumenta il rischio di sovrapposizioni già frequenti nella prassi e in giurisprudenza.
- Rapporto con il Codice civile
Le formule degli artt. 127 e 123 dello schema sono ambigue. Non è chiaro se restino salvi i diritti risarcitori previsti dal Codice civile, né se la persona danneggiata possa ancora invocare l’art. 2050 c.c. Serve un coordinamento esplicito.
- Intelligenza artificiale
La nuova nozione di “prodotto” include anche il software di IA. Esiste però già il d.lgs. n. 160 del 2026, con regole diverse su foro, azione diretta verso l’assicuratore, prove e nesso di causalità. La “salvezza” prevista da quel decreto non basta: nel Codice del consumo va inserita una norma di coordinamento chiara e compatibile con il diritto UE.
- Danno risarcibile
L’art. 123 è formulato in modo poco perspicuo, soprattutto sui pregiudizi non patrimoniali e sul rinvio all’art. 2059 c.c. Adiconsum propone una riformulazione che riconosca il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali e precisi che non si applicano gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.
- Rivalsa, prescrizione e decadenza
Servono chiarimenti anche sull’art. 121 (derogabilità del diritto di rivalsa nei contratti tra imprese), sull’art. 125 (interruzione della prescrizione anche con atto stragiudiziale) e sull’art. 126 (cosa è necessario per impedire la decadenza).
DOCUMENTAZIONE UTILE
- Calendario dei lavori della Commissione Giustizia: camera.it
- Scheda Stampa Parlamento / possibile diretta Web-TV: stampaparlamento.it