In un avviso pubblicato lo scorso 18 giugno sul proprio sito, l’Enac, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile, nell’informare i consumatori che dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione sia all’interno dell’Italia che nei Paesi dell’area europea, dell’area Schengen, del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, affronta l’annoso problema dei rimborsi a seguito della cancellazione dei voli, così comunica:
“Pertanto le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19, previste dall’art. 88bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, bensì da scelte attribuibili alla volontà del vettore”
L’Authority prosegue specificando che a partire dal 3 giugno p.v. alle cancellazioni dei voli operate dai vettori aerei si debba applicare il Regolamento (CE) 261/2004, che in questi casi prevede:
- l’informativa ai passeggeri
- la riprotezione
- il rimborso del prezzo del biglietto (e non il voucher)
- la compensazione (ove dovuta).
IMPORTANTE: In caso di rimborso negato, i consumatori possono presentare reclamo attraverso il sito dell’Enac, e contattare le sedi territoriali Adiconsum, in caso di compagnie aeree con sede legale in Italia, e il Centro Europeo Consumatori Italia per i vettori con sede in uno degli Stati Membri dell’Unione europea, in Norvegia, Islanda e Regno Unito, per ricevere l’adeguata assistenza.