CONTRATTI ONLINE
Dal 19 giugno recedere da contratti conclusi mediante interfacce on line dovrebbe essere più semplice grazie alla nuova “funzione di recesso” voluta dall’UE.
Adiconsum:
“Un passo avanti, ma ora servono controlli sui siti internet
dei professionisti fornitori e delle piattaforme di intermediazione,
e i consumatori debbono essere informati in merito ai loro diritti
nel caso di mancata applicazione delle nuove regole
25 giugno 2026 – Dal 19 giugno è entrata in vigore una novità destinata a rendere più semplice e rapido l’esercizio del diritto di recesso dai contratti conclusi mediante interfacce on line per l’acquisto di prodotti o servizi. Il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo obbliga infatti i professionisti a mettere a disposizione dei consumatori nei loro siti una “funzione” facilmente individuabile e accessibile, attivando la quale il consumatore potrà sciogliere il rapporto contrattuale con la stessa facilità con cui lo ha instaurato.
La nuova disciplina si applica a tutte le tipologie di contratti per i quali il codice del consumo attribuisce al consumatore un “diritto di recesso”: vendite di cose mobili, somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica, prestazione di servizi di comunicazione elettronica e servizi digitali, fornitura di servizi finanziari (in particolare, assicurativi e di credito).
Oltre a predisporre il pulsante di recesso nelle interfacce online che utilizzano per concludere i contratti con i consumatori, le imprese dovranno informare chiaramente questi ultimi in merito alla sua esistenza e mantenerlo disponibile per tutto il periodo entro il quale il diritto può essere esercitato.
In caso di mancato rispetto di tali obblighi, sono previste conseguenze rilevanti: oltre alle sanzioni amministrative, il prolungamento (di un anno) della durata del termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso e – nel caso di contratti relativi a servizi finanziari – la nullità integrale del contratto (con obbligo del professionista di rimborsare tutte le somme che il consumatore gli abbia versato prima di esercitare il diritto di recesso).
«Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori – dichiara il Presidente di Adiconsum, Giovanni De Cristofaro – “Troppo spesso le modalità con le quali sono organizzate ed allestite le interfacce on line dei professionisti ostacolano l’esercizio del diritto di recesso, impedendo al consumatore di venire a conoscenza dell’esistenza stessa di tale diritto e/o complicando inutilmente le modalità di esercizio dello stesso. Il nuovo obbligo di rendere il recesso facilmente esercitabile on line attraverso un’apposita funzione immediatamente accessibile e sempre disponibile restituisce forza ed incisività ad uno strumento fondamentale di protezione degli interessi dei consumatori. E’ ora molto importante che tutti gli operatori si adeguino rapidamente e che le autorità vigilino sul rispetto delle nuove disposizioni”.
Adiconsum continuerà a monitorare l’applicazione della nuova normativa e invita i consumatori a segnalare eventuali difficoltà nell’esercizio del diritto di recesso o comportamenti non conformi da parte delle imprese, affinché possano essere tutelati i loro diritti.
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