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Una nuova modalità di esercizio del diritto di recesso nei contratti conclusi online

A cura di

Valeria Lai

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Dal 19 giugno 2026 è entrata in vigore una delle più importanti novità degli ultimi anni in materia di contratti conclusi online tra consumatori e professionisti. Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 ha infatti introdotto nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis, dando attuazione all’articolo 11-bis della direttiva europea sui diritti dei consumatori.

La nuova disciplina introduce la cosiddetta “funzione di recesso”, ossia un sistema che dovrà consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso direttamente all’interno del sito internet, dell’applicazione o della piattaforma utilizzata per concludere il contratto.

L’obbligo riguarda sia i professionisti che vendono direttamente attraverso il proprio sito o la propria applicazione, sia le piattaforme di intermediazione online attraverso le quali vengono conclusi contratti tra professionisti e consumatori.

La finalità della riforma è molto chiara: consentire al consumatore di recedere dal contratto con la stessa facilità con cui lo ha concluso. Il legislatore europeo ha infatti ritenuto che il diritto di recesso, pur essendo già previsto dalla normativa vigente, sia spesso poco conosciuto o comunque non sempre agevole da esercitare nella pratica. La nuova funzione è quindi pensata sia per semplificare le modalità operative del recesso sia per rendere più evidente ai consumatori l’esistenza stessa di questo importante diritto.

La nuova disciplina non introduce un nuovo diritto di recesso e non modifica le regole sostanziali già previste dal Codice del Consumo. Restano infatti invariati i termini entro i quali il recesso può essere esercitato, le condizioni richieste dalla legge e gli effetti che derivano dal suo esercizio. Ciò che cambia è esclusivamente la modalità con cui il consumatore manifesta la propria volontà di sciogliersi dal contratto.

Prima dell’introduzione dell’articolo 54-bis, il consumatore che intendeva recedere doveva normalmente inviare una dichiarazione al professionista attraverso strumenti quali e-mail, PEC, raccomandata o altri mezzi idonei a dimostrare l’avvenuta comunicazione. Dal 19 giugno 2026, invece, per i contratti conclusi tramite interfacce online, il consumatore potrà utilizzare una specifica funzione presente sulla stessa piattaforma con cui ha concluso il contratto, senza dover predisporre e trasmettere una comunicazione separata.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina è molto ampio. Essa riguarda non soltanto i servizi finanziari, compresi i contratti di credito e i contratti assicurativi, ma in generale tutte le principali tipologie di contratti a distanza disciplinate dal Codice del Consumo. Rientrano quindi nella nuova normativa, tra gli altri, i contratti di vendita di beni, i contratti per la prestazione di servizi, compresi i servizi di comunicazione elettronica, i contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e quelli relativi alla somministrazione di gas, acqua, energia elettrica e teleriscaldamento. Restano esclusivamente esclusi i casi espressamente indicati dall’articolo 47 del Codice del Consumo.

La legge stabilisce inoltre precisi requisiti che la funzione di recesso deve rispettare. Essa deve essere chiaramente individuabile dal consumatore, riportare una dicitura inequivocabile come “Recedere dal contratto qui” o altra espressione equivalente, essere facilmente visibile e facilmente accessibile e rimanere disponibile senza interruzioni per tutto il periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato.

L’esercizio del recesso tramite la nuova funzione avviene attraverso una procedura semplice articolata in tre passaggi: l’attivazione del pulsante di recesso, la compilazione del modulo elettronico predisposto dal professionista e l’invio della dichiarazione mediante la funzione di conferma. Una volta ricevuta la comunicazione, il professionista deve trasmettere al consumatore una ricevuta contenente il testo della dichiarazione e l’indicazione della data e dell’ora di trasmissione. Tale ricevuta può costituire una prova particolarmente importante dell’avvenuto esercizio del diritto.

È importante ricordare che, ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge, rileva il momento in cui il consumatore invia la dichiarazione attraverso la funzione di conferma presente sulla piattaforma. È quindi tale momento che consente di verificare se il diritto di recesso sia stato esercitato tempestivamente.

Accanto all’obbligo di predisporre la funzione di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili sulla sua esistenza e sulla sua collocazione all’interno del sito o dell’applicazione. Tali informazioni devono essere messe a disposizione prima della conclusione del contratto, sia nei contratti aventi ad oggetto beni e servizi non finanziari sia nei contratti relativi a servizi finanziari.

In caso di contestazione, il consumatore può limitarsi a segnalare l’assenza delle informazioni obbligatorie o della funzione di recesso. Sarà invece il professionista a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, poiché il Codice del Consumo pone espressamente a suo carico l’onere della prova.

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